diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3578 del 26/10/1968 (Rv. 336792 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336792-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per assolvere all'Obbligo della motivazione il giudice non e tenuto ad analizzare e discutere i singoli elementi di prova acquisiti al processo, dovendo siffatto Obbligo ritenersi assolto anche quando non siano stati specificamente confutati tutti gli argomenti dedotti dalla parte soccombente, purche risulti dalla sentenza che gli argomenti medesimi sono stati valutati nel loro complesso e nelle parti essenziali e la ratio decidendi si riveli adeguata. In tanto puo ritenersi la sussistenza dei vizi previsti dal n.5 dello art.360 cod.proc.civ., in quanto incidano sul ragionamento del giudice di merito, in modo da determinare un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, il quale non consenta l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero in quanto rivelino la deficienza o la Mancanza di esame su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. Pertanto, siffatti vizi non possono consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar importanza prevalente all'uno o all'altro mezzo di prova (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, ai sensi dell'art. 116 cod.proc.civ.. conforme alle sent. 2079-66, massima n. 324052 1574-65 1079-65 2063-65 264-65.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)