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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 419 del 1992

Decisione
decisa il 1992-10-22, depositata il 1992-11-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:419
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18837

  • Impresa e imprenditore
  • Panificazione
  • Attivazione di nuovi panifici
  • Potere autorizzatorio della camera di commercio
  • Ritenuta riferibilità anche ad impianti la cui produzione è destinata a mercati non appartenenti all'ambito provinciale
  • Conseguente denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della P.A., nonché della libertà di iniziativa economica
  • Esclusione, in base a precedente interpretazione "adeguatrice" della corte
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Alla stregua dell'interpretazione adeguatrice contenuta in precedente pronuncia di rigetto di analoga questione di costituzionalità dell'art. 2, L. 31 luglio 1956 n. 1002, deve ritenersi che l'autorizzazione della Camera di commercio all'attivazione di nuovi panifici si basa su una ricognizione di dati di fatto (densità dei panifici esistenti, volume della produzione) attinente esclusivamente all'area provinciale di competenza della stessa Camera di commercio, e non si riferisce invece alla produzione di pane destinata a mercati non appartenenti a tale ambito territoriale. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 cit., in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.). - S. n. 63/1991.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 31 luglio 1956, n. 1002

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa Agricola "Valle del Dittaino" a r.l.; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia, la quale "accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione"; che tale questione è stata sollevata in riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a più lunga conservazione e, quindi, consumabile al di là di una sfera territoriale localmente delimitata; b) all'art. 41 della Costituzione, per la compressione così irrazionalmente posta all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione correlata alla utilità sociale, ostacolando essa la produzione di pane da vendere fuori dall'ambito locale; c) all'art. 97 della Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento autorizzativo di autorità provinciale anche per l'esercizio di un'attività industriale con rilievo nazionale e comunitario;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio dell'autorizzazione (densità dei panifici esistenti, volume della produzione) attiene esclusivamente ad una realtà locale territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale) della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta l'entità della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a tali mercati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 13 luglio 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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