Sez. 3 - , Sentenza n. 16283 del 04/08/2016 (Rv. 642096 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Modifiche ex d.l. n. 83 del 2012 - Applicabilità alle pronunce pubblicate dopo l'11.9.2012 - Sentenza non definitiva pubblicata prima e sentenza definitiva pubblicata dopo - Applicabilità della novella al gravame avverso la pronuncia non definitiva - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva pubblicata dopo l'11 settembre 2012, sia contro quella non definitiva pubblicata prima di tale data, in forza della riserva di gravame formulata anteriormente, è soggetto al d.l. n. 83 del 2012, ai sensi del suo art. 54, commi 1, lettera b), e 3, dovendosi intendere pronunciata anche la decisione non definitiva nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione sull'intera controversia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)