Sez. L - , Ordinanza n. 715 del 15/01/2020 (Rv. 656482 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TARIFFE DEL COTTIMO | Compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001 - Dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana - Spettanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - TARIFFE DEL COTTIMO
Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Contr. Coll. 16/02/1999, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)