Sez. 1, Sentenza n. 574 del 24/04/1967 Ud. (dep. 23/10/1967) Rv. 105761 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONDIZIONI.*
Per il preciso disposto dell'art 477 cod proc pen, rientra nel potere del giudice di merito dare al fatto contestato una definizione giuridica diversa da quella indicata nel decreto di citazione, purche non si verifichi quell'immutazione del fatto che si risolva in un pregiudizio per la possibilita della difesa dell'imputato di esercitarsi in relazione ad ogni elemento di causa, e quindi in una violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa contestata. Perche tale violazione si verifichi deve trattarsi pero di una vera e propria trasformazione o sostituzione o variazione del fatto quale fu contestato, sicche questo risulti sostanzialmente diverso nel suo contenuto essenziale dal fatto addebitato, da intendersi come episodio della vita umana, e deve dalla immutazione derivare, per la difesa, una menomazione che non sussiste invece quando l'imputato abbia avuto agio di difendersi e, a fortiori, quando si sia in realta difesa in ordine al fatto che ha formato oggetto di condanna. (V 104878, anno 1967, ed ivi citate; 102848, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)