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Sez. 3, Sentenza n. 3635 del 07/11/1969 (Rv. 343854 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDANNA ESECUTIVA - PROPOSTA DI RATEAZIONE DEL DEBITO - RINUNZIA AL POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343854-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - CONDANNA ESECUTIVA - PROPOSTA DI RATEAZIONE DEL DEBITO - RINUNZIA AL POTERE DI IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La parte condannata, con sentenza esecutiva, la quale proponga al creditore un regolamento rateale del proprio debito, non ha in alcun modo manifestato la volonta di fare acquiescenza alla sentenza, in quanto proporre un regolamento che abbia per unico scopo quello di evitare, nei confronti di un titolo esecutivo giudiziale impugnabile, ulteriori spese, non costituisce atto incompatibile con la volonta di proporre impugnazione, ne denota alcun proposito di rinuncia a contrastare gli effetti del titolo esecutivo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)