Sez. L, Sentenza n. 12375 del 07/12/1998 (Rv. 521462 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto - Consistenza numerica del personale dell'azienda - Onere probatorio relativo - Spettanza all'attore licenziato - Prova del suddetto presupposto raggiunta in seguito ad ammissione del datore di lavoro convenuto - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Incombe sul lavoratore illegittimamente licenziato che invochi la tutela reale prevista dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 35 legge citata, tuttavia la suddetta prova può essere raggiunta anche attraverso una ammissione del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)