Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 18/04/2025 (Rv. 674289-02)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)