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Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666447-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)