Sez. U, Sentenza n. 5033 del 01/10/1979 (Rv. 401683 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - MANCANZA DI TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DECIDENTE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - MANCANZA DI TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DECIDENTE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, e inammissibile se non notificato, entro l'unico termine all'uopo stabilito dall'art 56 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilita di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario. (Conf 3365/78, mass n 392808; (Conf 3522/77, mass n 387104).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)