Sez. 1, Sentenza n. 7982 del 11/04/1986 Ud. (dep. 08/08/1986) Rv. 173486 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - STUPEFACENTI - CONTESTAZIONE DI "VENDITA" DI STUPEFACENTI - CONDANNA PER "L'OFFERTA" DI STUPEFACENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - STUPEFACENTI - CONTESTAZIONE DI "VENDITA" DI STUPEFACENTI - CONDANNA PER "L'OFFERTA" DI STUPEFACENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE - ESCLUSIONE.*
In materia di spaccio di sostanze stupefacenti, non sussiste immutazione del fatto e, quindi, violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata ex art. 477 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato venga condannato per "l'offerta" della sostanza stupefacente anziché per "la vendita" della stessa, così come originariamente contestato, dal momento che rimane inalterata quella parte dell'attività del soggetto avente carattere determinante sia ai fini dell'originaria incriminazione, sia ai fini della qualificazione giuridica ritenuta in sentenza. (V mass n 167935; (V mass n 164912; (V mass n 167365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)