Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 08/08/1957 (Rv. 880603 - 01)
GIURAMENTO - SUPPLETORIO - DEFERIBILITÀ IN APPELLO. GIURAMENTO - SUPPLETORIO - PRESTAZIONE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITÀ GIURAMENTO - DECISORIO - DEFERIBILITÀ - FATTO ILLECITO - NOZIONE.
GIURAMENTO - SUPPLETORIO - DEFERIBILITÀ IN APPELLO. GIURAMENTO - SUPPLETORIO - PRESTAZIONE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITÀ GIURAMENTO - DECISORIO - DEFERIBILITÀ - FATTO ILLECITO - NOZIONE.
L'art. 345 cod. proc. civ. non vieta al giudice di appello di integrare d'ufficio le prove esperite in primo grado, deferendo giuramento suppletorio. Le ordinanze collegiali, con le quali, a norma dell'art. 240 cod. proc. civ. sia stato deferito il giuramento suppletorio possono essere sempre revocate, anche dopo che il giuramento sia stato prestato, giacche tale inoppugnabilita si rapporta agli effetti che la legge annette a questo mezzo istruttorio e non già alle condizioni per la sua ammissibilità, le quali debbono sempre essere suscettibili di controllo da parte del giudice. Il divieto di deferire il giuramento sopra un fatto illecito, contenuto nell'art. 2739 cod. civ. è applicabile soltanto quando rivesta carattere illecito il fatto oggetto del giuramento, e non anche quando l'illiceita sia relativa ad altri fatti che da quello costituente oggetto del giuramento possano desumersi a carico della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)