Sez. 2, Sentenza n. 2343 del 12/07/1972 (Rv. 359725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 434, COMMA SECONDO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 434, COMMA SECONDO COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata - in relazione agli artt 102, secondo comma, e 3 della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale dell'art 434, secondo comma, cod proc civ. per l'un verso infatti la deroga stabilita dalla norma al criterio di Competenza territoriale di cui all'art 20 dello stesso codice non ha comportato la devoluzione delle relative controversie a un giudice speciale; e per altro verso, l'attribuzione di Competenza operata dalla norma medesima non si risolve in una disuguaglianza arbitrariamente introdotta, bensi risponde al ragionevole criterio di assicurare - anche in relazione ai particolari poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro - una piu immediata e agevole esplicazione dell'attivita giurisdizionale, nell'interesse di tutti i soggetti del rapporto controverso.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)