Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/02/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158180 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - STRUTTURA UNITARIA - RILEVANZA IN ORDINE ALLA PENA - EFFETTI PROCESSUALI O IN ORDINE ALLA LIBERTÀ PERSONALE - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI - CONSEGUENZE.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - STRUTTURA UNITARIA - RILEVANZA IN ORDINE ALLA PENA - EFFETTI PROCESSUALI O IN ORDINE ALLA LIBERTÀ PERSONALE - AUTONOMIA DEI SINGOLI REATI - CONSEGUENZE.*
La modifica dell'art. 81 del codice penale, operata dalla legge n. 220 del 1974, non ha mutato la struttura del reato continuato, per cui pur essendo le diverse violazioni punite con pena unica, esse conservano, ad ogni altro effetto, la loro autonomia. Ciò vale soprattutto, in difetto di una espressa norma derogatrice, per gli effetti processuali della continuazione e, in particolare, per la libertà personale. (Conf mass n 151242 e Cass., sez. Un., 6 maggio 1950, albertella).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 8 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)