Sez. U, Sentenza n. 1613 del 09/02/1993 (Rv. 480820 - 01)
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Agenti e rappresentanti di commercio - Controversie relative all'iscrizione - Devoluzione al giudice ordinario.
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere
Le controversie relative all'iscrizione nell'albo ("rectius", ruolo) degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa dell'iscrizione - nella sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge 3 maggio 1985 n. 204 - si configura come posizione di diritto soggettivo, in quanto l'iscrizione stessa non implica valutazioni discrezionali ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1985 num. 204 art. 2, Legge 03/05/1985 num. 204 art. 3, Legge 03/05/1985 num. 204 art. 4, Legge 03/05/1985 num. 204 art. 5, Legge 03/05/1985 num. 204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)