Sez. U, Sentenza n. 7705 del 06/08/1998 (Rv. 517797 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - IN GENERE | Accertamenti fisico-psichici per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida - Disciplina ex art. 4 legge n. 111 del 1988 - Ufficio medico-legale della Usl territorialmente competente - Devoluzione - Comuni in ritardo con l'applicazione della riforma sanitaria - Sopravvivenza della figura dell'ufficiale sanitario - Competenza dell'ufficiale sanitario in ordine agli accertamenti de "quibus" - Esclusione a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 111/1988.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 legge n. 111 del 1988, l'accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall'art. 81 del codice della strada abrogato, all'ufficiale sanitario del comune) spetta all'ufficio medico-legale dell'unità territorialmente competente; ne consegue che, anche con riguardo a quei comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell'ufficiale sanitario, quest'ultimo, in ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 111 del 1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico-fisici de "quibus".
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Cod. Strada CORTE COST., Legge 18/03/1988 num. 111 art. 4, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)