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Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 13 Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la salute umana o la protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione. Tale scambio di informazioni ha l'obiettivo di avere un ciclo di revisione dei documenti di riferimento delle BAT di otto anni, dando la priorità ai documenti che hanno il più alto potenziale di migliorare la protezione della salute umana o dell'ambiente. La durata dello scambio di informazioni di cui al primo comma non supera i quattro anni per ogni singolo documento di riferimento delle BAT.

1 bis. Entro il 1o luglio 2026 la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE.

2.

Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:

  1. a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, uso dell’energia e produzione di rifiuti;

  2. b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

  3. c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).

Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili sono trasmesse solo alla Commissione e, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza e di non divulgazione, ai funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione. Le informazioni sono rese anonime, in modo tale che non siano riferibili a un particolare operatore o una particolare installazione, se condivise con gli altri portatori di interessi coinvolti nello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. Le informazioni non anonimizzate possono essere condivise solo nei casi in cui l'anonimizzazione delle informazioni non consenta un efficace scambio di informazioni sulle BAT nel contesto dell'elaborazione, del riesame e, se necessario, dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT, con i rappresentanti delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e i rappresentanti delle associazioni dei settori industriali pertinenti, a seconda dei casi, e qualora tali rappresentanti di organizzazioni e associazioni abbiano firmato un accordo di riservatezza e di non divulgazione. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili resta strettamente limitato a quanto tecnicamente necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commercialmente sensibili non sono usate per altri scopi.

3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente. La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda:

  1. a) il regolamento interno del forum;

  2. b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;

  3. c) le linee guida sulla raccolta dei dati;

  4. d) le linee guida relative all’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all’assicurazione di qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato.

Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

3 bis. La Commissione acquisisce il parere del forum sul metodo di valutazione del rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, come stabilito all'articolo 15 bis.

4.

La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5.

Il parere del forum di cui al primo comma è presentato entro sei mesi dalla riunione finale del gruppo tecnico di esperti responsabile di tale documento di riferimento sulle BAT.

5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblici senza indebito ritardo le conclusioni sulle BAT e il documento di riferimento sulle BAT.

7. In attesa dell’adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all’articolo 83 valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Art. 14 Condizioni di autorizzazione

1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di cui agli articoli 11 e 18. A tal fine gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni siano rilasciate previa consultazione di tutte le rilevanti autorità competenti che hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale. Tali misure includono almeno:

  1. a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006 e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, della loro pericolosità e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi;

a bis) valori limite di prestazione ambientale conformemente all'articolo 15, paragrafo 4;

a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

  1. b) disposizioni appropriate che garantiscano la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché misure relative al monitoraggio e alla gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente all'articolo 14 bis;

b ter) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

  1. c) opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano:

    1. i) la metodologia di misurazione, la frequenza, nonché la procedura di valutazione; e

    2. ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), che i risultati del controllo delle emissioni sono disponibili per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

  2. d) l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno:

    1. i) informazioni in base ai risultati del controllo delle emissioni di cui alla lettera c) e altri dati richiesti che consentano all’autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di autorizzazione; e

    2. ii) quando si applica l’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;

    3. iii) informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis;

  3. e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;

  4. f) misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, quali le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto;

  5. g) disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;

  6. h) condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

4. Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l’autorità competente può fissare dette condizioni più rigide.

5. Se l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa provvede affinché:

  1. a) tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III; e

  2. b) siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 15.

Qualora le conclusioni sulle BAT di cui al primo comma non contengano livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, l’autorità competente provvede affinché la tecnica di cui al primo comma garantisca un livello di protezione dell’ambiente equivalente alle migliori tecniche descritte disponibili nelle conclusioni sulle BAT.

6. Se un’attività, o un tipo di processo di produzione svolto all’interno di un’installazione non è previsto da alcuna delle conclusioni sulle BAT o se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell’attività o del processo sull’ambiente, l’autorità competente, previa consultazione con il gestore, stabilisce le condizioni di autorizzazione in base alle migliori tecniche disponibili che ha determinato per le attività o i processi interessati prestando particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III.

7. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

Art. 14 bis Sistema di gestione ambientale

1. Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

  1. a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

    1. i) prevenire la produzione di rifiuti;

    2. ii) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

    3. iii) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

  2. b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;

  3. c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato VI di detta direttiva e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

  4. d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonché un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

  5. e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

  6. f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.

3.

Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti, siano già stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente articolo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano messe a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione sulle informazioni la cui pubblicazione è pertinente. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Le informazioni messe a disposizione su internet possono essere oscurate o, se ciò non è possibile, escluse qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE.

Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit per la prima volta entro il 1o luglio 2027, fatta eccezione per le installazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/ 1785. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un organismo accreditato per la valutazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo.

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti

1.

I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto.

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell’installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento ambientale, che sia garantito un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e che il gestore garantisca, consultato il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell’autorizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue a norma della presente direttiva o dell’autorizzazione specifica a norma della direttiva 91/271/CEE e che siano rispettate tutte le disposizioni seguenti:

  1. a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

  2. b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

  3. c) l’impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

  4. d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell’acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell’installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell’articolo 18.

L’autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata.

2. Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle BAT, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3.

L’autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-associated emission levels – BAT-AEL) per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AEL stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore dell’intera gamma BAT-AEL, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

  1. a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL; o

  2. b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi e condizioni di riferimento.

Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i BAT-AEL.

Le disposizioni generali vincolanti di cui all’articolo 6 possono essere applicate nella fissazione dei pertinenti valori limite di emissione conformemente al presente articolo.

Se sono adottate disposizioni generali vincolanti, i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT sono fissati per categorie di installazioni aventi caratteristiche simili che siano pertinenti nel determinare i livelli di emissioni più bassi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma BAT-AEL. Le disposizioni generali vincolanti sono stabilite, sulla base delle informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT, dallo Stato membro, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni che tali categorie di installazioni possono raggiungere grazie all’applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT.

  1. a)

  2. b)

4.

Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 2, l’autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, intervalli vincolanti per la prestazione ambientale che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5.

In aggiunta, l’autorità competente:

  1. a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;

  2. b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, livelli di prestazione ambientale indicativi in materia di rifiuti e risorse diverse dall’acqua che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.

  1. b)

5.

In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’articolo 18, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione superiori ai BAT-AEL. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei BAT-AEL di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione:

  1. a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o

  2. b) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.

L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 3 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.

I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili.

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i principi stabiliti nell’allegato II. L’autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell’impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell’ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all’articolo 18.

L’autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate ogni quattro anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 se tale riesame interviene prima di quattro anni dalla concessione della deroga.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

6.

In deroga al paragrafo 4, in casi specifici l’autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

  1. a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’installazione interessata; o

  2. b) delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.

L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni della deroga al paragrafo 4 e il risultato della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo e la giustificazione delle condizioni imposte.

L’autorità competente garantisce che una gestione secondo intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi non causi un impatto ambientale significativo, incluso l’esaurimento delle risorse idriche, e si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia standardizzata per effettuare la valutazione di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

7.

In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l’autorità competente può fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, in caso di crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfuggano al controllo del gestore e degli Stati membri e comportino gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

  1. a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

  2. b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili; o

  3. c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni, per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente.

La deroga non è concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga può essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi.

Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora vi sia un’alternativa all’approvvigionamento energetico, alle risorse, ai materiali o alle apparecchiature, lo Stato membro provvede affinché la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l’installazione rispetti le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai paragrafi 3 e 4.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al primo comma siano monitorate.

L’autorità competente rende disponibili al pubblico le informazioni sulla deroga e le condizioni imposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

Se necessario, la Commissione può valutare e chiarire ulteriormente, mediante orientamenti, i criteri di cui tenere conto per l'applicazione del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali deroghe concesse a norma del presente paragrafo, comprese le ragioni che giustificano la concessione della deroga e le condizioni imposte.

La Commissione valuta se la deroga concessa sia giustificata tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente paragrafo. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica da parte dello Stato membro, gli Stati membri senza indugio rivedono di conseguenza la deroga.

Art. 15 bis Valutazione della conformità

1. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione.

2.

Entro il 1o settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

3. Se un'installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo rientra anche nell'ambito di applicazione del capo III o IV e il rispetto dei valori limiti di emissione, stabiliti in conformità al presente capo, è stato dimostrato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l'installazione sia conforme anche ai valori limite di emissione stabiliti a norma del capo III o IV per gli inquinanti in questione in condizioni di esercizio normali.

Art. 16 Disposizioni in materia di controllo

1. Le disposizioni in materia di controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.

2.

La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in disposizioni generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, ove applicabile, e almeno una volta ogni quattro anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni nove anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

3. La verifica della qualità dei laboratori che effettuano il controllo si basa sulle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, su norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la fornitura di dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

4. Qualora la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, dimostri che la deroga avrà un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri si assicurano che la concentrazione degli inquinanti interessati sia controllata nell'ambiente ricettore. Se del caso, ai fini del controllo di cui al presente paragrafo, si utilizzano i metodi di controllo e misurazione per ciascun inquinante in questione stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione.

Art. 17 Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I

1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

2. Le disposizioni generali vincolanti si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’articolo 21.

4. Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Art. 18 Standard di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, l'autorità competente valuta l'impatto delle condizioni più rigorose sulla concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore.

Qualora il carico degli inquinanti emessi dalle installazioni abbia un effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente, gli Stati membri provvedono affinché la concentrazione degli inquinanti in questione nell'ambiente ricettore sia controllata. I risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente.

Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi, compresi eventualmente i metodi basati sull'effetto, sono utilizzati per il controllo di cui al terzo comma.

Art. 19 Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.

Art. 20 Modifica delle installazioni da parte dei gestori

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche o gli ampliamenti che intende apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione e che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a tempo debito e comunque prima della loro attuazione. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che l'autorità competente reagisca in tempo utile alle informazioni fornite dal gestore.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un’autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente si riferiscono alle parti dell’installazione e agli aspetti di cui all’articolo 12 che possono essere oggetto della modifica sostanziale.

3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell’installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all’allegato I.

Art. 21 Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

2. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione e le migliori tecniche disponibili descritti nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. In occasione del riesame delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che:

  1. a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5;

  2. b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

4. Se un’installazione non è contemplata da alcuna delle conclusioni sulle BAT, le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni.

5. Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:

  1. a) l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;

  2. b) la sicurezza di esercizio richiede l’impiego di altre tecniche;

  3. c) ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione.

  4. d) il gestore chiede di prorogare la durata di esercizio di un'installazione che svolge l'attività di cui all'allegato I, punto 5.4.

Art. 22 Chiusura del sito

1. Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento31, e della pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività.

2. Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013. La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3. La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. a) informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito;

  2. b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata.

Se le informazioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata. La Commissione può fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento.

3. Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure. Fatto salvo il primo comma, al momento della cessazione definitiva delle attività, e se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione successivo al 7 gennaio 2013 e tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo, cessi di comportare detto rischio.

4. Se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d).

Art. 23 Ispezioni ambientali

1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni delle installazioni che prevedono l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le installazioni siano considerate in un piano d’ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

3. Ogni piano d’ispezione ambientale contiene i seguenti elementi:

  1. a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

  2. b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

  3. c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

  4. d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4;

  5. e) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 5;

  6. f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

4. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Se da un’ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione. La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:

  1. a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;

  2. b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

  3. c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/200932).

La Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

5. Le ispezioni ambientali straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima della concessione, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale.

6. Dopo ogni visita in loco l’autorità competente redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico dall’autorità competente conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale33, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, l’autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure necessarie contenute nella relazione entro un termine ragionevole.

Art. 24 Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle seguenti procedure:

  1. a) la concessione di un’autorizzazione per nuove installazioni;

  2. b) la concessione di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;

  3. c) la concessione o aggiornamento di un’autorizzazione per un’installazione in cui si propone l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4;

  4. d) l'aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un'installazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5;

  5. e) l'aggiornamento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o dell'articolo 21, paragrafo 4.

A tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato IV.

2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:

  1. a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, tra cui, se del caso, le condizioni di autorizzazione consolidate;

  2. b) i motivi su cui è basata la decisione;

  3. c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione, comprese le consultazioni tenute a norma dell'articolo 26, e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

  4. d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l’installazione o l’attività interessati;

  5. e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori limite di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;

  6. f) se è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 15, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto paragrafo e le condizioni imposte.

3. L’autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, su una pagina web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, le informazioni seguenti:

  1. a) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell’articolo 22, al momento della cessazione definitiva delle attività;

  2. b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell’autorità competente.

  3. c) i risultati del controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’articolo 18.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

Art. 25 Accesso alla giustizia

1.

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

  1. a) essi vantano un interesse sufficiente;

  2. b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede rimedi adeguati ed effettivi, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Art. 26 Effetti transfrontalieri

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un’installazione potrebbe avere effetti negativi significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 20, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l’autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione sia resa disponibile, per osservazioni, anche al pubblico dello Stato membro che potrebbe subire effetti significativi e rimanga disponibile per lo stesso periodo di tempo in cui è rimasta disponibile nello Stato membro in cui è stata presentata.

3. I risultati delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono presi in considerazione dall’autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.

Capo ii bis. Consentire e promuovere l’innovazione

Art. 27 Tecniche emergenti

Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l’applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali di cui all’articolo 27 bis.

Art. 27 bis Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali

1. La Commissione istituisce e gestisce un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (“centro” o “INCITE”).

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti e trasformative – che contribuiscono, tra l’altro, alla riduzione al minimo dell’inquinamento, alla decarbonizzazione, all’efficienza delle risorse, a un’economia circolare che usa meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure – relative alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell’elaborazione, nel riesame e nell’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

3. Il centro è assistito da:

  1. a) rappresentanti degli Stati membri;

  2. b) istituzioni pubbliche pertinenti;

  3. c) istituti di ricerca pertinenti;

  4. d) organizzazioni per la ricerca e la tecnologia;

  5. e) rappresentanti dei settori industriali e degli agricoltori interessati;

  6. f) fornitori di tecnologie;

  7. g) organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente;

  8. h) Commissione.

4.

Il centro rende pubblici i risultati ottenuti, fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire le modalità dettagliate necessarie per l’istituzione e il funzionamento del centro. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 75, paragrafo 2.

Art. 27 ter Sperimentazione di tecniche emergenti

Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all’articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a 30 mesi, a condizione che, dopo il periodo specificato nell’autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l’attività raggiunga almeno i BAT-AEL.

Art. 27 quater Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti

In deroga all’articolo 21, paragrafo 3, l’autorità competente può fissare:

  1. a) valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, concernente l’attività principale di un’installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;

  2. b) valori indicativi di prestazione ambientale coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Art. 27 quinquies Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra

1.

Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal termine fissato al primo comma del presente paragrafo, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma del presente paragrafo ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2.

Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1o gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1 del presente articolo. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, conformemente ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro un anno dal completamento del riesame di cui all'articolo 21, paragrafo 3, l'organizzazione di audit di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4, sesto comma, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

3.

Se due o più installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, nello stesso Stato membro, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione.

Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati in conformità ad altra legislazione dell'Unione e siano conformi al presente articolo, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.

4. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte della pubblicazione delle pertinenti informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 4.

5.

Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva specificando il contenuto dei piani di trasformazione, sulla base delle informazioni richieste ai paragrafi 1, 2 e 3.

Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.