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Sez. 2, Sentenza n. 850 del 27/03/1970 (Rv. 346207 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - TERMINE UTILE - NATURA - ONERE DELLA PROVA - PLURALITA DI ATTI SUCCESSIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346207-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - TERMINE UTILE - NATURA - ONERE DELLA PROVA - PLURALITA DI ATTI SUCCESSIVI - DECORRENZA.*

L'esperibilita dell'Azione di manutenzione nel possesso (art 1170 cod civ, come di quella di reintegrazione (art 1168 cod civ, e soggetta al termine di un anno che decorre dalla molestia. Trattandosi di decadenza e non di prescrizione, la prova della tempestivita dell'Azione incombe all'attore, tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari all'Esercizio di essa. Nell'ipotesi in cui la turbativa (o lo spoglio) sia riferibile a piu Atti successivi, il termine decorre dal primo di essi, quando lo stesso presenti, da solo, l'idoneita necessaria a concretare la turbativa e gli Atti successivi siano ad esso collegati o connessi in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della medesima attivita, mentre decorre dall'ultimo quando i singoli Atti siano autonomi e dissociati. (V 544-62 919-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)