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Sez. L, Sentenza n. 17514 del 26/07/2010 (Rv. 614780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Insussistenza di alcune delle infrazioni commesse dal lavoratore - Poteri del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, l'insussistenza di alcuni dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, non preclude al giudice di merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il recesso, posto che non rileva il giudizio attribuito dal datore di lavoro circa la gravità dei fatti posti a fondamento della sua volontà di risolvere il rapporto con il lavoratore inadempiente spettando al giudice di merito l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, apprezzamento che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)