diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4344 del 21/01/1975 Ud. (dep. 21/04/1975) Rv. 129851 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - NECESSITA DI PIU DECRETI DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - DOMICILIO ELETTO PER UNO DEI PROCEDIMENTI RIUNITI - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO PER TUTTI I PROCEDIMENTI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129851-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - NECESSITA DI PIU DECRETI DI CITAZIONE - ESCLUSIONE - DOMICILIO ELETTO PER UNO DEI PROCEDIMENTI RIUNITI - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO PER TUTTI I PROCEDIMENTI - LEGITTIMITA.*

Quando si e proceduto alla riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e al fine dell'eventuale applicazione delle norme sulla continuazione nel reato deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione per il giudizio e non tante notificazioni quanti sono i procedimenti riuniti. La notificazione del decreto di citazione va eseguita nel domicilio eletto quando vi e stata elezione di domicilio in uno dei procedimenti riuniti, essendo tale elezione prevalente sulla dichiarazione di domicilio, salvo che la notificazione sia stata fatta a mani del destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)