diritto.io

Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017 che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96

Testo in vigore al

Art. 9 Pluralità di opposizioni

1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.

2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opponenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opponenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009.

4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.

Art. 10 Prova dell'uso

1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.

3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.

4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009.

5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.

Titolo III. Modifica della domanda

Art. 11 Modifica della domanda

1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

  1. a) il numero di fascicolo della domanda;

  2. b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

  3. c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;

  4. d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.

3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.

4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.

5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

Titolo IV. Decadenza e nullità o cessione

Art. 12 Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:

  1. a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;

  2. b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 51, 52, 53, 73, 74, 74 decies o 74 undecies del regolamento (CE) n. 207/2009;

  3. c) riguardo al richiedente:

    1. i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

    2. ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

  4. d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.

2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:

  1. a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, mutatis mutandis, a tale domanda;

  2. b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;

  3. c) le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), che si applicano, mutatis mutandis, a tale domanda;

  4. d) se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.

3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 207/2009 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.

4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Art. 13 Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 207/2009. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.

Art. 14 Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Art. 15 Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la tassa prevista all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.

2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.

3. Se la traduzione di cui all'articolo 119, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.

4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.

5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Art. 16 Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità

1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente fornisce le seguenti prove:

  1. a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;

  2. b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

  3. c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto nazionale, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

Art. 17 Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.

2. Se, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.

3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.

4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.

5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è cancellato in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.

6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.

7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.

8. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafo 9.

Art. 18 Pluralità di domande di decadenza o di nullità

1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.

2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 19 Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità

1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano addotti motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.

Art. 20 Domanda di cessione

1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.

2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.

Titolo V. ricorsi

Art. 21 Atto di ricorso

1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene gli elementi elencati di seguito:

  1. a) il nome e l'indirizzo del ricorrente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

  2. b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

  3. c) se la rappresentanza del ricorrente è obbligatoria a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431;

  4. d) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione;

  5. e) se la decisione soggetta a ricorso è contestata solo in parte, un'identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi per i quali essa è contestata.

2. Se l'atto di ricorso è depositato in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella del procedimento il ricorrente ne fornisce una traduzione entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso.

3. Se in un procedimento ex parte la decisione soggetta a ricorso è stata adottata in una lingua ufficiale diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente può presentare l'atto di ricorso nella lingua procedurale o nella lingua nella quale è stata adottata la decisione soggetta a ricorso; in entrambi i casi la lingua utilizzata per l'atto di ricorso diventa la lingua del procedimento di ricorso e il paragrafo 2 non si applica.

4. Non appena depositato nel procedimento in contraddittorio, l'atto di ricorso è notificato alla parte convenuta.

Art. 22 Memoria contenente i motivi

1. Una memoria che precisi i motivi del ricorso, presentata a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:

  1. a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

  2. b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata entro i limiti individuati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento;

  3. c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati, presentati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

2. La memoria contenente i motivi è presentata nella lingua del procedimento di ricorso, determinata conformemente all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. Se la memoria contenente i motivi è presentata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione il ricorrente deve fornirne una traduzione entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria.

Art. 23 Ricevibilità di un ricorso

1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto irricevibile nei seguenti casi:

  1. a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;

  2. b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 207/2009 o quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;

  3. c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;

  4. d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione soggetta a ricorso;

  5. e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione della memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione della memoria originaria conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.

2. Se il ricorso si rivela irricevibile il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sulla ricevibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.

3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. In tal caso si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 24 Risposta

1. Nei procedimenti in contraddittorio la parte convenuta può presentare una risposta entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.

2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 25 Impugnazione incidentale

1. Se la parte convenuta formula conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, tale impugnazione incidentale è presentata entro il termine per la presentazione delle risposte conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Un'impugnazione incidentale è presentata con atto separato, distinto dalla risposta.

3. L'impugnazione incidentale contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da b) a e), e all'articolo 22 del presente regolamento.

4. L'impugnazione incidentale è respinta in quanto irricevibile nei seguenti casi:

  1. a) se non è stata presentata entro il termine di cui al paragrafo 1;

  2. b) se non è stata presentata in osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d);

  3. c) se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 e la parte convenuta, pur essendo stata informata dalla commissione di ricorso, non ha sanato le irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso o non ha presentato la traduzione dell'impugnazione incidentale e della corrispondente memoria contenente i motivi entro un mese dalla data di presentazione dell'originale.

5. Il ricorrente è invitato a presentare osservazioni sull'impugnazione incidentale della parte convenuta entro due mesi dalla data in cui essa gli è stata notificata. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato dalla commissione di ricorso su richiesta motivata del ricorrente. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 26.

Art. 26 Replica e controreplica nei procedimenti in contraddittorio

1. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta, la commissione di ricorso può, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, autorizzare tale ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi attraverso una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

2. In tal caso la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta attraverso una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

Art. 27 Esame del ricorso

1. Nei procedimenti ex parte e con riguardo ai prodotti o ai servizi che costituiscono l'oggetto del ricorso, qualora sollevi un impedimento alla registrazione relativo alla domanda di marchio che non era stato già invocato nella decisione soggetta a ricorso, in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso procede conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009.

2. Nei procedimenti in contraddittorio l'esame del ricorso e, a seconda dei casi, dell'impugnazione incidentale, è limitato ai motivi invocati nella relativa memoria e, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 207/2009 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti.

3. L'esame del ricorso comprende le seguenti domande o richieste, purché siano state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi all'organo dell'Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso e nella memoria che contiene i motivi del ricorso o, a seconda dei casi, nell'impugnazione incidentale:

  1. a) il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009;

  2. b) la notorietà del marchio anteriore sul mercato, acquisita attraverso l'uso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009;

  3. c) la prova dell'uso a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, o dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento.

4. Conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e

  2. b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

5. La commissione di ricorso, al più tardi nella sua decisione sul ricorso e, a seconda dei casi, sull'impugnazione incidentale, si pronuncia sulle richieste di limitazione, divisione o rinuncia parziale del marchio impugnato presentate durante il procedimento di ricorso dal richiedente o dal titolare conformemente agli articoli 43, 44 o 50 del regolamento (CE) n. 207/2009. Se la commissione di ricorso accoglie la limitazione, la divisione o la rinuncia parziale, ne informa tempestivamente il dipartimento incaricato della tenuta del registro e i dipartimenti che trattano i procedimenti paralleli aventi ad oggetto lo stesso marchio.

Art. 28 Comunicazioni da parte della commissione di ricorso

1. Le comunicazioni da parte della commissione di ricorso, durante l'esame del ricorso o al fine di facilitare la composizione amichevole del procedimento, sono redatte dal relatore e da questi firmate a nome della commissione di ricorso, d'accordo con il presidente di detta commissione.

2. Se una commissione di ricorso comunica con le parti in merito al suo parere provvisorio su elementi di fatto o di diritto, essa precisa di non essere vincolata da tale comunicazione.

Art. 29 Osservazioni su questioni di interesse generale

La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata del direttore esecutivo dell'Ufficio, invitare quest'ultimo a presentare osservazioni su questioni di interesse generale che emergano durante i procedimenti dinanzi ad essa. Le parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni in merito ai commenti del direttore esecutivo.