Sez. 1, Ordinanza n. 2318 del 02/02/2006 (Rv. 588141 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Presupposto per l'applicazione del "forum societatis" - Attinenza della causa al rapporto sociale - Necessità - Fattispecie relativa alla vendita di una quota maggioritaria del patrimonio sociale.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
Il foro speciale previsto dall'articolo 23 cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente alle cause, fra soci, aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che un'azione per responsabilità proposta dall'acquirente del 90 per cento del capitale sociale in conseguenza delle affermazioni, provenienti dal venditore nel corso delle trattative, e rivelatesi non veritiere, circa la situazione patrimoniale e di esercizio della società, potesse comportare l'applicazione del foro speciale di cui al citato articolo 23 trattandosi di azione non diretta ad incidere sulla struttura sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)