Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 12/11/2003 (Rv. 568101 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere regionale - Condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 15, comma quarto - bis, legge n. 55 del 1990 - Sospensione di diritto - Procedimento - Comunicazione dell'avvio di procedimento ex art. 7, legge n. 241 del 1990 - Necessità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento elettorale, allo scopo di garantire il regolare funzionamento degli organi elettivi, fanno escludere che nel caso di sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale conseguente dalla condanna non definitiva per uno dei reati previsti dall'art. 15, comma quarto - bis, legge n. 55 del 1990, all'interessato debba essere comunicato l'avvio del procedimento, ex art.7, legge n. 241 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)