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Sez. 1, Sentenza n. 11137 del 04/06/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151335 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTENTO DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151335-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO - MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTENTO DEL MEDIATORE - IRRILEVANZA.*

Colui, che si adoperi solo per fare acquistare oggetti di provenienza delittuosa, senza ricavarne lucro, risponde del delitto di ricettazione in quanto il profitto previsto nell'art. 648 cod. pen. è riferibile non solo a sè ma ad altri. Infatti, l'opera di mediazione è punita autonomamente anche se l'agente non consegua l'intento di fare acquistare od occultare danaro o cose provenienti da delitto. (V. Mass. N. 143658 anno 1980; mass. N. 140228 anno 1978; mass. N. 116773 anno 1971 mass. N. 109015 anno 1968 sulla necessità, ai fini della configurabilità del delitto de quo della sussistenza del profitto anche per altri).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)