Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 09/02/1987 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175260 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COSCIENZA DI CONCORRERE CON ALTRI ALLA PERPETRAZIONE DEL CRIMINE - CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDOTTA DEGLI ALTRI CONCORRENTI - NECESSITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - COSCIENZA DI CONCORRERE CON ALTRI ALLA PERPETRAZIONE DEL CRIMINE - CONSAPEVOLEZZA DELLA CONDOTTA DEGLI ALTRI CONCORRENTI - NECESSITÀ.*
L'elemento soggettivo nella partecipazione criminosa consiste nella coscienza di concorrere con altri alla perpetrazione del crimine: ciò comporta la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno posto in essere o porranno in essere. È, pertanto, indispensabile una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti e che i comportamenti di partecipazione siano finalizzati all'evento nel senso che i compartecipi abbiano precisa scienza del reato o dei reati che intendono commettere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)