Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14150 del 11/07/2016 (Rv. 640561 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Incompletezza della dichiarazione risultante dalla contabilità in nero di altro contribuente - Determinazione del reddito con metodo induttivo - Legittimità - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento tributario, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)