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Sez. 1, Sentenza n. 45511 del 11/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009) Rv. 245510 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Preclusione per i condannati con recidiva reiterata - Deteriore trattamento rispetto all'affidamento in prova al servizio sociale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245510-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella parte in cui preclude al condannato con recidiva reiterata l'accesso alla detenzione domiciliare, ma non quello all'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto il differente trattamento riservato dalla legge a tali misure alternative non appare irragionevole in relazione ai presupposti richiesti per fruirne, per l'affidamento più rigorosi di quelli necessari per la detenzione domiciliare, strutturata come misura concedibile sulla sola base dell'idoneità ad evitare il pericolo della recidiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)