Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 24/05/1969 (Rv. 340947 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - SUSSISTENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - SUSSISTENZA - PROVA CONTRARIA - ONERE.*
L'atto giurisdizionale e accompagnato da una presunzione di legittimita, data la natura pubblica dell'ufficio dal quale esso proviene, e chi intende superare detta presunzione non puo non assumersi - in conformita al principio generale dell'art. 2697, secondo comma, cod.civ., che presiede all'Onere probatorio - l'Onere di provare le circostanze di fatto poste a fondamento di quanto viene eccepito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)