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Sez. 3, Sentenza n. 12350 del 02/10/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259891 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sanatoria - Opere non ultimate a seguito di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Presupposti - Accertamento - Poteri del giudice di merito.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259891-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di condono edilizio, la disposizione di cui all'art. 43 della L. 47 del 1985 - per la quale possono ottenere la sanatoria anche le opere abusive non ultimate, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, anche penali, "limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità" - pur comportando una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto in via generale dall'art. 31 della stessa legge, non impedisce al giudice di valutare, attraverso un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità laddove congruamente e logicamente motivato, se sussista il presupposto richiesto dalla norma di favore, ossia se le "strutture" oggetto di istanza di sanatoria fossero state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata dal provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 43 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/11/2009 num. 269 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)