Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO | Concorso di colpa - Determinazione della somma spettante all'INAIL in via di rivalsa - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DELL'INFORTUNATO
In caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi, verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)