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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 148 del 1976

Decisione
decisa il 1976-06-15, depositata il 1976-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:148
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8397

  • Processo civile
  • Notificazioni
  • Cod. proc. civ., art. 140
  • Riferimento alla data di spedizione della raccomandata e non a quella della sua recezione
  • Non viola l'art. 24 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notificazione alla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. (V. sent. n. 213 del 1975).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26 maggio e il 20 giugno 1975 dal pretore di Modena nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra Grasso Luigi e Mazzoli Demenico ed altro e tra Dotti Giuseppe e Franchini Scaglioni Marina, iscritte ai nn. 464 e 465 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975 e n. 306 del 19 novembre 1975. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
punto 1
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della ricezione;
punto 2
Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità della questione che ne forma oggetto.
punto 3
Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 213 del 1975 e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di ritenere perfetta la notifica alla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze