Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 02/12/1970 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117438 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - IMPUGNAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, D'IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - IMPUGNAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
La statuizione del giudice del merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non e sindacabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione dell'art 475 n 3 cod proc pen, perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente manchevole, un annullamento con rinvio incompatibile col sistema adottato dal legislatore nell'art 152, secondo comma cod proc pen, per il quale non puo ritardarsi l'applicazione delle cause estintive del reato, a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto, o della non incriminabilita o dell'innocenza dell'imputatò evidenza che, al predetto fine, deve ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini in base agli elementi di fatto gia acquisiti al processo. (V 107339, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)