Sez. 1, Sentenza n. 23596 del 03/11/2006 (Rv. 592714 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza - Condizioni e limiti temporali - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o discutibile scelta. (Nella specie - in un caso nel quale il figlio maggiorenne aveva completato gli studi universitari laureandosi in giurisprudenza, conseguendo il titolo di studio straniero e l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in New York - la corte d'appello aveva concluso per la cessazione dell'obbligo di mantenimento, in quanto il figlio era stato posto nelle condizioni di guadagnarsi da vivere autonomamente, senza dover ulteriormente gravare sui genitori; enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la statuizione del giudice del merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)