Sez. 4, Sentenza n. 6749 del 07/03/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159971 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DI PERIZIA - SINDACABILITÀ - LIMITE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DI PERIZIA - SINDACABILITÀ - LIMITE.*
L'Obbligo del giudice di disporre perizia deve ritenersi sussistere non già tutte le volte che, astrattamente e teoricamente, sia possibile un'indagine di natura tecnica - perché, se così fosse, il giudice sarebbe vincolato ad attività anche dispersive e inutili al fine dell'accertamento della verità, ma soltanto quando vi sia necessità dell'accertamento riguardante particolari cognizioni scientifiche o tecniche. La sussistenza di questa necessità dev'essere accertata dal giudice, il cui apprezzamento può essere censurato in Sede di legittimità soltanto se egli non abbia dato contezza del suo libero convincimento con logica e adeguata motivazione. (Conf mass n 150299 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)