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Sez. 2, Sentenza n. 583 del 11/03/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117030 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117030-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Il carattere di speciale tenuita del danno, richiesto ai fini della attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, comporta l'insufficienza che il danno stesso sia lieve, occorrendo che esso sia addirittura minimo. Nella valutazione della fattispecie, operata, oltre che con criterio oggettivo, anche con riferimento alle misere condizioni economiche della vittima (indotta, con Azione truffaldina, al versamento di una somma al preteso fine di svolgere le pratiche necessarie per la pensione della previdenza sociale), legittimamente e stata esclusa l'applicabilita dell'attenuante per un danno di lire settantaduemila. (Conf 106679, anno 1968' 104370, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)