Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 12/03/2010 Ud. (dep. 12/04/2010) Rv. 246714 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Finanziamento lecito a un partito politico - Qualificazione dell'erogazione come distrazione - Possibilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)