Sez. L, Sentenza n. 981 del 18/02/1986 (Rv. 444501 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma, resa in grado d'appello, si sostituisce immediatamente alla sentenza di primo grado, privandola, nel caso in cui essa sia immediatamente esecutiva, d'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedura esecutiva, ma d'altra parte non interferisce, se non dal momento del suo passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma. (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)