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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 23/01/1993 (Rv. 480416 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, comunali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere | I.L.O.R. sui redditi di lavoro autonomo - Rimborso di quanto indebitamente versato - Richiesta alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980 - Preclusioni.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480416-01

Tributi locali (comunali, provinciali, comunali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere

In tema di I.L.O.R. sui redditi di lavoro autonomo, il rimborso di quanto risulti indebitamente versato, alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980, postula che il rapporto non sia ancora esaurito e, pertanto, va negato in ipotesi di pagamento dell'imposta in forza di iscrizione a ruolo, ove quest'ultima (indipendentemente dalla pendenza del termine di rettifica dell'ufficio) abbia acquistato definitivà per effetto di mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, senza che possa farsi alcuna distinzione tra "iscrizioni innovative" ed iscrizioni "meramente riproduttive" (in cui il ruolo riproduce la dichiarazione della parte) sia perché tale distinzione non trova un fondamento testuale nel citato art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, sia perché anche l'iscrizione cosiddetta riproduttiva presuppone comunque l'accertamento della debenza del tributo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)