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Sez. 2 - , Sentenza n. 20069 del 30/07/2018 (Rv. 649909 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Esecuzione del contratto nullo - Patto di quota lite - Indennizzo per indebito arricchimento – Configurabilità.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649909-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra. Pertanto, nell'ambito di un rapporto professionale, la nullità del patto di quota lite, non comportando l'invalidità dell'intero accordo, non preclude la richiesta di ripetizione di un eventuale spostamento patrimoniale non giustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)