Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 263 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14809
- Inquinamento
- Tutela delle acque
- Complessi adibiti a servizi ed insediamenti produttivi
- Regimi normativi distinti
- Pretese disparità di trattamento
- Loro eliminazione con una pronuncia della corte costituzionale
- Impossibilità
- Scelte spettanti al legislatore
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690, in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi. La Corte infatti non è "abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento". E nella specie l'art. 1 quater, anziché dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni, la specifica sorte delle quali potrà essere certo mutata ma sulla base di opzioni e di valutazioni che eccedono la competenza della Corte. - S. n. 314/1983.
Norme impugnate
- art. 15 legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 13 legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 12 legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 1-quater legge 8 ottobre 1976, n. 690
- art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319
- art. 9 legge 10 maggio 1976, n. 319
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con due ordinanze emesse il 12 e 14 ottobre 1983 dal Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Bazzucco Giulietto e Leardini Dario iscritte ai nn. 1018 e 1019 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 95 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritentito che il Tribunale di Verona, con due ordinanze emesse il 12 ed il 14 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, "in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l. 319/1976 e successive modifiche nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi"; che, infatti, secondo il giudice a quo, l'impugnata disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione";
e che nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater, "anziché dettare regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni", la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata o meglio precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni... eccedenti la competenza della Corte".
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, "nella parte in cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto per i soli insediamenti produttivi", sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze