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Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 21/04/2004 (Rv. 572209 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Richieste del P.M. - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Ordine di integrazione del contraddittorio in appello - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572209-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

Nelle controversie elettorali, benché il P.M. rivesta la qualità di contraddittore necessario, legittimato all'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, qualora il ricorrente non abbia provveduto a notificare il ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, deve escludersi la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel caso in cui la sentenza impugnata abbia integralmente accolto le sue richieste, poiché in siffatta ipotesi manca una lesione degli interessi alla cui tutela egli è preposto, dato che non può proporre né ricorso incidentale, né controricorso, restando soddisfatte le esigenze del contraddittorio e l'esercizio delle attribuzioni e funzioni spettanti al P.M., dal necessario intervento nel giudizio di legittimità del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, DPR 16/05/1960 num. 270 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)