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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Accoglimento della domanda d'iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Predisposizione di accorgimenti - Necessità - Portata.
Stato
decisa il 2020-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657915-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)