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Sez. 6, Sentenza n. 3961 del 13/03/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168876 - 01

REATO - IN GENERE - VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283 - DEPENALIZZAZIONE - SUSSISTENZA DECRETO PENALE - OPPOSIZIONE - MOTIVI DI MERITO NON CONSENTITI - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168876-01

REATO - IN GENERE - VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283 - DEPENALIZZAZIONE - SUSSISTENZA DECRETO PENALE - OPPOSIZIONE - MOTIVI DI MERITO NON CONSENTITI - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE - ESCLUSIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*

Le violazioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, approvato con d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sono comprese nella categoria dei reati depenalizzati in virtù della normativa di carattere generale posta dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Ne consegue che se avverso un decreto penale emesso per una tale violazione viene proposta una opposizione con motivi di merito non consentiti, non si deve dichiarare la esecutorietà del decreto penale, ma applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 152 cod. proc. pen.. (V mass n 112037).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST., DPR 26/05/1980 num. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)