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Sez. U, Sentenza n. 12262 del 16/11/1992 (Rv. 479548 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Assunzione con contratti di formazione e lavoro - Effetti - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Successivo comando o distacco del lavoratore presso un soggetto diverso con carattere di temporaneità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479548-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

L'assunzione di giovani, da parte delle amministrazioni statali o di enti pubblici non economici, con contratti di formazione e lavoro secondo la previsione degli artt. 7 e 26 della legge 1 giugno 1977 n. 285, è costitutiva di un rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), in quanto implica prestazioni lavorative subordinate nell'ambito dell'organizzazione e delle finalità pubblicistiche dell'ente datore di lavoro. Detto rapporto di pubblico impiego non viene meno per la circostanza che il lavoratore, assunto dall'ente pubblico non economico (nella specie, Regione Campania), sia da questo comandato o distaccato a prestare servizio, con carattere di temporaneità presso un soggetto diverso, tenuto presente che il cosiddetto comando - consistente nella modificazione del rapporto d'impiego con esclusivo riguardo all'esecuzione della prestazione lavorativa in relazione ad un interesse del datore di lavoro a che essa venga temporaneamente svolta in favore di altri - trova applicazione non solo per i dipendenti privati ma anche per quelli pubblici (art. 57 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, modificato dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1077 art. 34 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 01/06/1977 num. 285 art. 7, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)