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Sez. 1, Sentenza n. 189 del 07/02/1969 Ud. (dep. 05/07/1969) Rv. 112117 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - AMNISTIA -REATO FINANZIARIO - NOZIONE - FABBRICAZIONE DI ZUCCHERO INVERTITO, DETENZIONE DI LIQUIDI FERMENTESCIBILI NON DENUNZIATI, OMESSA AGGIUNTA DI SOSTANZE RIVELATRICI - NATURA DI REATI FINANZIARI.*
Stato
decisa il 1969-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112117-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - AMNISTIA -REATO FINANZIARIO - NOZIONE - FABBRICAZIONE DI ZUCCHERO INVERTITO, DETENZIONE DI LIQUIDI FERMENTESCIBILI NON DENUNZIATI, OMESSA AGGIUNTA DI SOSTANZE RIVELATRICI - NATURA DI REATI FINANZIARI.*

L'illecito avente per oggetto il diritto soggettivo della pa ad una prestazione imposta al cittadino a beneficio del pubblico erario costituisce reato di natura finanziaria. Hanno, pertanto, tale natura sia la fabbricazione di zucchero invertito, prevista dalle Disposizioni sull'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio, e di analoghe materie zuccherine (DM 8 luglio 1924 art 3 legge 14 aprile 1960, n 822 art 2 dll 26 aprile 1945, n 223, all C), sia la detenzione di liquidi fermentescibili per i quali non sia stata fatta denunzia, sia l'omessa aggiunta a tali liquidi delle sostanze rivelatrici specificate dalla legge. Si tratta, infatti, come precisato dal RD 30 ottobre 1952, n 1322, art 8 comma primo, di illeciti presunti da tale norma come predisposti in frode alla legge d'imposta sugli spiriti. (applicazione in tema di amnistia).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1960 num. 822 art. 3, Legge 26/04/1945 num. 223 all. C art. 2, DM 08/07/1924 CORTE COST., Legge 04/06/1966 num. 332 art. 7, Legge 30/10/1952 num. 1322 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)