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Sez. L, Sentenza n. 2203 del 06/05/1978 (Rv. 391593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PER I DIPENDENTI DA CASSE DI RISPARMIO - DISCIPLINA EX CCNL 28 FEBBRAIO 1941 - ANZIANITA CONVENZIONALE PER RAGIONI COMBATTENTISTICHE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PER I DIPENDENTI DA CASSE DI RISPARMIO - DISCIPLINA EX CCNL 28 FEBBRAIO 1941 - ANZIANITA CONVENZIONALE PER RAGIONI COMBATTENTISTICHE - RILEVANZA.*

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da casse di risparmio del 28 febbraio 1941 ha recepito l'art 12 del regolamento del personale dell'1 gennaio 1926 (che prevede l'anzianita convenzionale per motivi combattentistici), ed ha stabilito, con la disposizione transitoria dell'art 122, che il personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, conservava, come diritto acquisito, il trattamento economico goduto alla data anzidetta, anche agli effetti del trattamento di anzianita, senza alcuna distinzione fra anzianita effettiva ed anzianita convenzionale. Pertanto, l'anzianita convenzionale per ragioni combattentistiche (nella specie: per servizio militare prestato nella seconda guerra mondiale) va computata per il personale anzidetto, agli effetti del trattamento di quiescenza. (V 1502/75, mass n 375093).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 28/02/1941 num. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)