Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22816 del 09/11/2016 (Rv. 641681 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Fatti prospettati dall'attore - Contestazioni del convenuto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO
La competenza, di regola, è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto circa la inesistenza del rapporto o la proposizione di una domanda riconvenzionale, salvo che tali contestazioni rientrino tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., in relazione alle quali va fatta applicazione del rito speciale, con conseguente spostamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, a seguito di domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto di agenzia azionato in via principale dall'attore, la prevalenza del rito speciale su quello ordinario, ex art. 40, comma 3, c.p.c., determini, altresì, lo spostamento della competenza per territorio in favore del giudice individuato alla stregua dell'art. 413, comma 4, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)