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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 91 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-25, depositata il 1987-03-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:91
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4140

  • Contenzioso tributario
  • Procedimento davanti alle commissioni tributarie
  • Atti soggetti ad impugnazione
  • Tassatività- esclusione dell'avviso di ripetizione di indebito
  • Manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Leggi la massima
Come già affermato nella pronuncia su analoga questione, davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che - a conclusione di un procedimento o subprocedimento - accertino o dichiarino, in tutto o in parte, l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa, nei confronti del soggetto passivo del tributo; pertanto, è sicuramente impugnabile l'atto con cui venga contestata l'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate, in sede di dichiarazione I.V.A., e la conseguente illegittimità delle stesse detrazioni. (Manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., in quanto l'indicazione tassativa degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie escluderebbe l'impugnabilità dell'avviso di ripetizione di indebito). - S. n. 313/1985

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (recte: art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981) promosso con l'ordinanza emessa il 2 luglio 1986 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. Itinera contro Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto indica in modo tassativo gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, escludendone l'avviso di ripetizione di indebito, sebbene questo possa presentare, come nella specie, caratteri (fissazione di un termine perentorio per l'adempimento e prevista emanazione di provvedimenti amministrativi di imposizione, per il caso di difetto di ottemperanza) che lo rendono assimilabile a quelli espressamente dichiarati impugnabili; che questa Corte con la sentenza n. 313 del 1985 giudicando infondata analoga questione, ha formulato il principio per cui l'espressione "avviso di accertamento", contenuta nella norma impugnata, non è da intendersi in senso letterale, bensì come riferibile a qualsiasi atto avente efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento, sicché sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che accertino o dichiarino, in tutto o in parte l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa; che, alla stregua di tale principio, non è contestabile l'impugnabilità anche dell'atto cui si riferisce il giudizio a quo, posto che la contestazione, per il tramite di esso, dell'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate in sede di dichiarazione I.V.A. e della conseguente illegittimità delle detrazioni stesse costituisce tipico esercizio dell'attività di accertamento e valutazione tecnica (di presupposti e condizioni stabilite dalla legge tributaria), influente sulla definizione del debito di imposta; che, in tali sensi, la questione è da ritenere manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: GRECO Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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