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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1036 del 17/01/2019 (Rv. 652655 - 03)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Occupazione abusiva dell'immobile locato da parte di un terzo - Legittimazione del conduttore ad agire direttamente contro il terzo per riottenerne la disponibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652655-03

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA

L'art. 1585, comma 2, c.c., che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell'immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l'immobile concesso in locazione, impedisca l'attuazione di tale rapporto, sicchè egli può agire direttamente contro l'autore dell'illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)