Sez. L, Sentenza n. 4296 del 09/04/1993 (Rv. 481765 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Calcolo - Indennità di aggiornamento e rimborso spese e indennità di responsabilità primariale - Inclusione - Natura - Retribuzione contributiva - Configurabilità.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie
L'indennità di aggiornamento e rimborso spese e l'indennità di responsabilità primariale, in quanto corrisposte in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative, rientrano nel concetto di retribuzione contributiva ex art. 11, quinto comma, della legge n. 152 del 1968 e sono computabili ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, atteso che alla voce "stipendio" (di cui al citato art. 11) deve assegnarsi un'accezione non ristretta ma comprensiva anche degli emolumenti i quali, ancorché esclusi dalla retribuzione contributiva ad opera degli accordi nazionali di lavoro o non menzionati nello stesso art. 11, abbiano i caratteri sopra indicati.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)